Obbligo di pubblicazione di informazioni legali nel sito web

24 agosto 2009 | scritto da: Stefano Iotti | 6 Commenti

Riporto un adempimento che è uscito sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.161 che, complice il periodo estivo, mi pare non sia stato ancora recepito dalla maggioranza delle aziende.

L’articolo 42 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 recepisce alcune novità introdotte dalla Comunità Europea e apporta le seguenti modifiche agli articoli 2250 e 2630 del Codice civile.


PRIMA NOVITA’ -> OBBLIGHI

Obbligo di pubblicazione nel proprio sito web e/o negli spazi elettronici destinati alla comunicazione, collegati ad una rete telematica ad accesso pubblico, per le sole Società di capitali delle seguenti informazioni:

1) la sede della società, il numero di iscrizione e l’ufficio del Registro delle imprese ove è iscritta;
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento ;
4) lo stato di società con unico socio.
SECONDA NOVITA’ -> SANZIONI
Le società che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni nel sito web e/o negli spazi elettronici destinati alla comunicazione, collegati ad una rete telematica ad accesso pubblico, incorrono in sanzioni già previste dall’articolo 2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al Registro delle imprese.
La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 206,00 ad un massimo di 2.065,00 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo amministrativo.

Se non volete prendere multe correte ad aggiornare il sito internet !

Stefano Iotti.
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6 Commenti a “Obbligo di pubblicazione di informazioni legali nel sito web”

  1. Antonio Patti LdF ha detto:
    Grazie, anche a me era sfuggito!
  2. Enrico Marone ha detto:
    Innanzitutto utilissima segnalazione. Ho però notato una stranezza nel testo della legge.
    All’articolo 42 comma 2 si dice:
    "All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
    prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».

    Ma nell’articolo 2630 CC le parole "registro delle imprese" non ci sono proprio.
    Mi chiedo quindi se è un errore (difficile) o se va interpretato in qualche modo che mi sfugge.
  3. stefano ha detto:
    @Enrico: grazie per lo stimolo molto interessante.
    Qui esco dal mio ambito di conoscenze e spero di non dire cavolate; non avendo un codice civile aggiornato a portata di mano ho visitato il sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it e trovato l’articolo 2630 qui http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG48264 . Le parole "Registro delle imprese" ci sono.

    Quale fonte hai utilizzato? Attenzione perchè in rete è pieno di refusi e inesattezze (compresa la pur ottima Wikipedia).

    Ciao
    Stefano Iotti
  4. Enrico Marone ha detto:
    Ti ringrazio per la pronta risposta.
    In effetti le mie fonti (due siti di studi legali) hanno una versione evidentemente non aggiornata del C.C.
    Come dici tu giustamente, occorre sempre stare attenti alle fonti…
    Grazie e saluti
  5. Antonio Patti LdF ha detto:
    Nella norma, e nel buon senso, è indicato un posizionamento sul sito dentro cui mettere questi dati?
    E’ necessario metterli in home come la PI?

    Saluti :)
  6. stefano ha detto:
    @Antonio: molti clienti ci stanno facendo la stessa domanda, la normativa non lo specifica. Direi che sia sufficiente pubblicarli all’interno del sito.

    S.